Art. 35.
(Requisiti associativi).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo stabilisce i requisiti che le associazioni devono possedere per l'iscrizione nel registro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione riconosciuta; deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali con un numero di iscritti proporzionato alle soglie stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b);

          b) lo statuto dell'associazione deve espressamente prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, stabilendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

          c) lo statuto deve espressamente prevedere se l'associazione rilascia ai propri iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

          d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

 

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      2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione nel registro:

          a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

          b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

          c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

      3. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.